TY  -  JOUR
AU  -  Carabellese, Felice
AU  -  Taratufolo, Rosa
AU  -  Candelli, Chiara
AU  -  Grattagliano, Ignazio
AU  -  La Tegola, Donatella
T1  -  ASO, TSO, interventi d’urgenza: è cambiato qualcosa? Vecchie e nuove responsabilità professionali dello psichiatra
PY  -  2012
Y1  -  2012-07-01
DO  -  10.1708/1139.12556
JO  -  Rivista di Psichiatria
JA  -  Riv Psichiatr
VL  -  47
IS  -  4
SP  -  294
EP  -  303
PB  -  Il Pensiero Scientifico Editore
SN  -  2038-2502
Y2  -  2026/04/29
UR  -  http://dx.doi.org/10.1708/1139.12556
N2  -  La L. 833/78 sui trattamenti psichiatrici d’urgenza in assenza di consenso ha contribuito ad attribuire ai malati di mente quelle stesse garanzie e quegli stessi principi costituzionali che fino ad allora erano stati negati loro. In quest’ottica vanno interpretati anche i trattamenti obbligatori in favore dei malati di mente. Il TSO si colloca cioè nello spazio dettato dalla Costituzione che sancisce i diritti inviolabili del cittadino: tra la libertà individuale e la libertà di cura da un lato e il diritto alla tutela della salute, dall’altro. La procedura del TSO è scandita nelle sue fasi così da prevedere diversi livelli di tutela per l’individuo temporaneamente sottratto alla capacità di esprimere consenso valido. D’altro canto è dotata di una certa quota di “plasticità” nell’applicazione, il che garantisce l’adattabilità della norma ai diversi contesti e alle diverse situazioni contingenti. Tuttavia, la complessità della disciplina sul TSO, nonché i margini “interpretativi” della procedura, hanno contribuito a creare, in questi anni, un quadro applicativo non privo di criticità. Le raccomandazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome meritano un’attenta analisi sia per la presenza di elementi di novità (in quelle particolarissime condizioni rappresentate dal TSO del minore e dell’incapace) sia per il richiamo alla piena applicazione del TSO extra-ospedaliero, già previsto dalla legge n. 833/78, ma mai adeguatamente e compiutamente adottate, perché mai chiarite nella loro concreta applicabilità. Con uno sguardo, dunque, verso nuove doverose prestazioni cui lo psichiatra dei servizi pubblici deve assolvere, ci accingiamo a fornire il nostro contributo in tema di obblighi professionali in un momento storico in cui vicende giudiziarie sembrano attribuire allo psichiatra l’onere di farsi carico della “pericolosità” del malato di mente.
ER  -   
